Accordo per lo scambio di Informazioni Riservate

Accordo per lo scambio di Informazioni Riservate (di seguito “Accordo”)
fra
Shopthelook SRL., con sede in Genova, Via Enrico Melen 83, titolare del marchio registarto Shopthelook, di seguito, “SHOPTHELOOK”)
e
l’utente che effettua l’accesso all’area riservata.
(singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”)
Le Parti sottoscrivono questo Accordo al fine comune di assicurare una adeguata protezione delle informazioni riservate scambiate fra le stesse al fine di valutare reciproche opportunità di collaborazione (“Scopo”);
Il presente Accordo trova applicazione in relazione a tutte le informazioni di una Parte o dei propri clienti, comunicate in qualsiasi forma o mezzo, oralmente o per iscritto, che siano divulgate da una Parte (“Comunicante”) all’altra (“Ricevente”) nell’ambito dello Scopo, anche qualora non contrassegnate con la dicitura “riservato” (“Informazione Riservata”).

  1. Comunicazione
    Il Comunicante e il Ricevente coordinano e controllano la comunicazione. Essa può essere effettuata:
    per iscritto;
    tramite consegna di oggetti o elaborati;
    autorizzando l’accesso alle Informazioni Riservate, ad esempio quelle contenute in un database;
    tramite presentazione, orale o audiovisiva.
  2. Obblighi delle Parti
    Il Ricevente si impegna a:
    adottare la stessa cura e discrezione per evitare la divulgazione, la diffusione o la pubblicazione delle Informazioni Riservate ricevute che egli normalmente adotta, trattando Informazioni Riservate proprie aventi la stessa natura, per evitarne la divulgazione, disseminazione o pubblicazione;
    usare le Informazioni Riservate ricevute per il solo Scopo per cui gli sono state fornite;
    mantenere la più stretta segretezza per tutta la durata del presente Accordo e per un successivo periodo di anni 10 (dieci), circa tutte le Informazioni Riservate scambiate – anche oralmente – alla data di firma dello stesso, il contenuto di tutta la documentazione, fotocopie, dati ricevuti, elaborati, progettati, realizzati, messi a punto, nell’ambito dello Scopo;
    non divulgare le Informazioni Riservate a terzi;
    non utilizzare le Informazioni Riservate a proprio vantaggio senza una preventiva autorizzazione scritta da parte di SHOPTHELOOK;
    prendere ogni opportuno provvedimento al fine di assicurare la massima segretezza delle Informazioni Riservate ed imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri collaboratori, tecnici, consulenti che direttamente o indirettamente prenderanno parte allo svolgimento dell’attività connesse allo Scopo;
    manlevare e tenere indenne DEDAGROUP, le sue consociate ed i suoi clienti da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.
    3.Periodo di riservatezza
    Il presente Accordo è efficace dalla data del primo scambio fra le Parti di Informazioni Riservate e fino alla conclusione dello Scopo.
    Resta inteso che gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo rimarranno in vigore per 10 anni dalla data di cessazione per qualunque motivo dell’Accordo.
    4.Eccezioni
    Il Ricevente può divulgare, diffondere, pubblicare ed usare liberamente le Informazioni Riservate ricevute, se:
    sono già in suo possesso senza obbligo di riservatezza;
    sono elaborate autonomamente;
    sono ottenute da terzi a buon titolo e senza obbligo di riservatezza;
    sono già di pubblico dominio alla comunicazione, o lo divengono senza colpa del Ricevente;
    sono rivelate dal Comunicante a terzi senza obbligo di riservatezza.
    5.Limitazione di Responsabilità
    Il Comunicante fornisce le Informazioni Riservate senza garanzie di alcun genere.
    Il Comunicante non è responsabile di danni che possano emergere dall’uso delle Informazioni Riservate rivelate, salvo che per i casi espressamente previsti da norme inderogabili di legge.
    Il presente Accordo e le Informazioni Riservate rivelate non conferiscono al Ricevente alcun diritto o licenza in merito a marchi, nomi commerciali, diritti d’autore e brevetti, che siano posseduti o controllati dal Comunicante o dalla sua clientela, alla sottoscrizione di questo Accordo o successivamente.
    6.Disposizioni Generali
    Questo Accordo non obbliga alcuna delle Parti a rivelare all’altra proprie Informazioni Riservate.
    Nessuna delle Parti può assegnare o trasferire a terzi i diritti che acquisisce in base a questo Accordo, né i doveri e le obbligazioni che assume, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. Ogni assegnazione o trasferimento è nullo.
    Questo Accordo può essere modificato solo tramite addendum scritti, sottoscritti da entrambe le Parti.
    L’Accordo contiene tutte le pattuizioni intervenute in tema di scambio di Informazioni Riservate ci fini dello Scopo, e sostituisce ogni precedente comunicazione, orale o scritta, in materia. La sottoscrizione dell’Accordo avviene in nome delle società/enti rappresentati e le impegna ai termini dell’Accordo.
    7.Foro Competente
    Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.